È stato definito il testo – già operativo – del protocollo di sicurezza nelle imprese che introduce alcuni aggiornamenti tecnici alle varie misure adottate sul lavoro per contrastare la diffusione del Covid 19.
Rimandovi alla lettura del testo (potete trovarla qui), è importante sottolineare come questo rimanga sostanzialmente invariato nelle linee generali, ma va ad adeguare le misure aziendali alle prassi correnti, modificate in questi mesi dalle circolari dei vari ministeri.
 
Gli aggiornamenti riguardano in particolare:

  • la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid 19 per i positivi oltre il 21° giorno e “liberati” dall’AUSL potranno ritornare in azienda solo dopo la negativizzazione certificata da un tampone molecolare o antigenico (veloce);
  • il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
  • il ruolo del medico competente che deve intervenire nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
  • la sostituzione, tra i motivi che richiedono l’accertamento della situazione sanitaria, del termine sintomi di malattie da raffreddamento con il più ampio “sintomi influenzali”;
  • l’obbligo di non entrare in azienda se provenienti da zone a rischio o in caso di contatto con positivi nei 14 giorni precedenti;
  • in caso di presenza di lavoratori di ditte esterne, l’obbligo di informare il medico competente dell’azienda committente di eventuali positività per la definizione dei contatti stretti;
  • la pulizia a fine turno di tastiere, mouse, eccetera deve essere garantita anche con riferimento a strumenti di lavoro ad uso promiscuo;
  • la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (legge 77/2020).

A proposito dei rientri in azienda, il Ministero della Salute lunedì 12 aprile ha emanato una circolare (che potete leggere qui) che chiarisce le procedure per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, proprio sulla base del protocollo descritto.