Vi segnaliamo che a decorrere dal 12/10/2017 entreranno in vigore due disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza legate all’attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) avvenute con  decreto ministeriale in vigore dal 12/10/2016.

Si tratta in particolare di:

– obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno e che non superino i  3 giorni escluso quello dell’evento ( gli infortuni superiori a 3 giorni vengono già comunicati all’Istituto con la denuncia infortuni telematica);

– obbligo di tenuta, in modalità telematica, del registro delle persone esposte ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici.

Per l’attuazione di tali adempimenti l’INAIL ha predisposto  due nuovi applicativi nell’ambito dei servizi online del proprio portale, per l’invio telematico dei dati che costituiranno un archivio utile ai fini delle attività di analisi, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attuate dal SINP.

Si ricorda che il Datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di valutare tutti i rischi

 Valutazione del rischi agenti cancerogeni:

Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti cancerogeni o mutageni nell’ambiente di lavoro, si deve effettuare una valutazione del rischio espositivo al fine di prendere le adeguate misure di prevenzione e protezione.

I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la specifica dei criteri adottati per tale valutazione, delle misure di prevenzione e protezione applicate e/o previste e del programma per la loro attuazione.

La valutazione del rischio deve essere rinnovata periodicamente, almeno ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possono influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti.

Gli agenti cancerogeni e mutageni soggetti agli obblighi previsti dal presente titolo sono esclusivamente quelli definiti come tali dall’art. 234 del D.Lgs. 81/08. Fra questi rientrano anche i lavori comportanti l’esposizione a polveri di legno duro, saldatura inox…

Registro degli esposti a cancerogeni: il registro è istituito dal datore di lavoro quando sono presenti lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute (obbligo sorveglianza sanitaria).