La Legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore, salvo quanto diversamente previsto, dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento introduce importanti novità in materia di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) per specifiche categorie di soggetti.

Sono esclusi dall’iscrizione al RENTRI:

  • Consorzi individuali o collettivi
  • Produttori di rifiuti ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/06
    In particolare, rientrano in quest’ultima categoria i seguenti soggetti:
    • Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi
    • Imprese rientranti nei codici ATECO 2007: 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 (sostituiti dai codici ATECO 2025: 96.21.00, 96.22.09, 96.22.01 e 96.99.91), ovvero istituti di bellezza, parrucchieri, ecc. che producono rifiuti pericolosi
    • Soggetti non rientranti in enti o imprese (ad esempio, liberi professionisti) che producono rifiuti non pericolosi – esonero già previsto indipendentemente dal numero di dipendenti – e rifiuti pericolosi
    • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (esonero già previsto)

Questi soggetti possono adempiere l’obbligo del registro di carico e scarico di rifiuti con modalità semplificate:

  • Con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193
  • Con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta

Si tratta di una misura molto positiva, da noi da tempo richiesta, a favore di settori che a fronte di una produzione molto limitata di rifiuti pericolosi doveva affrontare un carico di adempimenti burocratici sproporzionato.