Dal 7 maggio 2025 è attivo il portale del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP). Il RENAP, istituito dall’articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, rappresenta il registro dei soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) ed è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore e consentirà:

  • La digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa
  • L’interconnessione con altre banche dati istituzionali
  • Il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE

Il portale RENAP riporta i registri già esistenti, come il “Registro A.E.E” e il “Registro Pile e Accumulatori”. A questi si aggiunge il “Registro Pneumatici”, per il quale l’avvio delle iscrizioni si é attivato il 14 maggio 2025.

NB: l’iscrizione ai singoli registri costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori. I produttori già iscritti al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche o Pile e Accumulatori saranno iscritti d’ufficio anche al Registro nazionale dei produttori (RENAP).

Tramite il portale del Registro Nazionale dei Produttori è possibile:

  • Accedere alle aree riservate del Registro A.E.E o Pile e Accumulatori
  • Consultare gli elenchi dei soggetti iscritti al Registro A.E.E o Pile e Accumulatori
  • Consultare le statistiche sulle quantità immesse sul mercato e sugli iscritti

Novità: iscrizione al Registro Pneumatici

Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici:

  • Produttori e importatori italiani di pneumatici, anche neo operanti (mercato del ricambio)
  • Rappresentanti autorizzati di produttori o importatori esteri

Sono esclusi dall’iscrizione i soggetti operanti nel mercato del primo equipaggiamento, quali importatori e rivenditori di veicoli.

Prima di effettuare l’iscrizione il soggetto obbligato, se non già effettuato, dovrà iscriversi ad un consorzio e attendere riscontro di iscrizione da quest’ultimo poiché in fase di registrazione è necessario selezionare il consorzio prescelto. Solo dopo che il Consorzio avrà inserito il produttore/importatore tra i suoi consorziati, l’utente potrà procedere con l’iscrizione al Registro Pneumatici.

L’iscrizione è da effettuarsi, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni (14 maggio 2025), pubblicata sul Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente.

Pertanto:

  • I produttori e importatori di pneumatici esistenti dovranno iscriversi entro il 14 luglio 2025
  • I produttori e importatori di pneumatici neo operanti sono tenuti ad iscriversi contestualmente all’inizio della loro attività.

La scrivania personale è accessibile, con dispositivo di firma digitale (SPID, CNS o CIE) dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto delegato.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

  • Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
  • Comunicazioni periodiche: vanno utilizzate per presentare le Comunicazioni previste dal D.M. 182/2019
  • Archivio Pratiche: serve per consultare l’elenco delle pratiche presentate
  • Visure: contiene le visure aggiornate e l’attestato di iscrizione

L’utente deve procedere al versamento di:

  • Tassa concessione governativa 168,00€
  • Imposta di bollo virtuale 16€, a fronte della presentazione della pratica
  • Contributo annuale (quota fissa di 30€+quota variabile calcolata sulla base della quantità complessiva di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente (per il 2025-2027 0,63€/t)

Al termine dell’iscrizione l’utente riceve a mezzo PEC una comunicazione che attesta l’avvenuta iscrizione e l’assegnazione del numero di iscrizione al Registro Pneumatici, costituito da 14 caratteri alfanumerici che dovrà essere obbligatoriamente indicato nei documenti commerciali preceduti da N.Reg.Pn.

Chi effettua vendite a distanza dovrà rendere visibile il numero di iscrizione sul proprio sito internet.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per omissioni o ritardi nelle comunicazioni periodiche pari, rispettivamente al 15% e 5% del contributo percepito nell’anno cui si riferisce la violazione

ASQ è disponibile ad effettuare il servizio di iscrizione per conto delle imprese: per maggiori informazioni scrivere a asq.salvo@mo.cna.it