È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che definisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

Il nuovo Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, ovvero il 24 maggio 2025. Il nuovo testo dispone chiaramente: “Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Disposizioni finali: abrogazioni

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

Formazione: un riepilogo delle principali scadenze

Con l’entrata in vigore immediata dell’Accordo, decorrono i termini per l’adempimento dei nuovi obblighi formativi.

Si riportano di seguito le principali scadenze da calcolare a partire dal 24 maggio 2025:

  • Formazione obbligatoria per datori di lavoro: i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027
  • Aggiornamento per i preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026, se svolto successivamente andrà aggiornato alla naturale scadenza dei 2 anni
  • Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026
  • Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali): anche in questo caso, vige l’obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026
  • Formazione generale e specifica: deve essere svolta immediatamente all’atto dell’assunzione, non esistono più i 60 giorni.
  • La formazione specifica dei lavoratori andrà svolta al cambio di mansione o di azienda, anche in caso di aziende con lo stesso codice ateco

Validità dei precedenti crediti formativi

Gli attestati di formazione relativi ai percorsi formativi ricompresi nell’accordo rilasciati da più di 10 anni e per i quali non sia stato svolto alcun aggiornamento non possono più ritenersi validi e si dovrà procedere a una formazione ex novo.