In linea con quanto già stabilito la scorsa estate, la Regione Emilia-Romagna ha appena emanato l’Ordinanza n. 150 del 30/06/2025 per misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
L’obiettivo del provvedimento è di tutelare la salute dei lavoratori che operano essenzialmente all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura, riducendo l’impatto dello stress termico ambientale e il rischio di colpi di calore.
A partire da mercoledì 2 luglio 2025, viene disposto, pertanto, il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello “ALTO” (deve essere evidenziato il colore rosso nell’area in cui si stanno svolgendo i lavori).
Fermo restando quanto disposto, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, “i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali”.
La misura resterà in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata, e la mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
Come specificato nelle premesse dell’Ordinanza, per evitare la sospensione delle attività, è facoltà dell’azienda adottare adeguate misure organizzative, tecniche, procedurali “che evitino l’irraggiamento continuativo” quali ad esempio:
- modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali);
- effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili;
- riprogrammazione delle attività;
- frequenti turnazioni dei lavoratori esposti;
- frequenti pause in zone ombreggiate;
- utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate;
tali misure dovranno essere comunicate ad RLS/RLST ed OOSS e possono essere richieste anche da Lavoratori, OOSS, RLS/RLST.
Si sottolinea, inoltre, l’obbligo da parte delle imprese di “valutare il rischio” e integrare la documentazione aziendale (DVR, POS, DUVRI) secondo le indicazioni riportate nelle recenti “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, pubblicate lo scorso 19 giugno dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Per qualsiasi dubbio o approfondimento si consiglia di confrontarsi con il proprio consulente sicurezza.