Dichiarazione di Conformità (DiCo)-Denuncia Impianto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ – DENUNCIA IMPIANTO – COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PER UTILIZZARE L’IMPIANTO ELETTRICO?
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche può essere effettuata dopo la verifica eseguita dall’installatore degli impianti stessi, che rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d’arte di cui all’art. 7 del DM 37-08;
1.  deve verificare che la dichiarazione di conformità sia conforme agli allegati I e II, che sia completa degli allegati obbligatori e che sia datata e firmata;
2. deve inviare la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati) allegata al modulo di trasmissione entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto www.ausl.mo.it/elettrico:
– alla AUSL (UOIA Strada Martiniana, 21 – 41126 Baggiovara – Modena);
– all’INAIL (ex ISPESL Viale Gramsci, 4 — 40121 Bologna).

Impianti di messa a terra

Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i dispositivi predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici con lavoratori subordinati o equiparati ad esclusione delle attività di cui all’Art. 3 del D.Lgs. 81-2008. Sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’Art. 2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.

Art. 3 del D.Lgs. 81-2008 Versione pdf (47.87 KB).

L’adempimento riguarda gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, regolati dal  D.Lgs. 81/08, (c.d. TU Sicurezza) e dal DPR 462/2001.

In base al decreto 81/08, il datore di lavoro deve assicurare che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini e dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive.

Le protezioni seguono precise norme tecniche.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare che gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controlli secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’esito dei controlli va verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. (art. 84, 85 e 86)

Il DPR 462 introduce ulteriori obblighi, in fase di  omologazione, verifiche a campione, verifiche straordinarie e verifiche periodiche a cura di soggetti abilitati.

 Iter 

Messa in esercizio e omologazione

La messa in esercizio di questi impianti non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’INAIL ed all’ASL territorialmente competenti.

Nei comuni in cui esso è stato attivato, l’invio è fatto al SUAP

Verifiche a campione

L’INAIL effettua a campione, la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente e trasmette le relative risultanze all’ASL.

Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’INAIL, d’intesa con le singole regioni, sulla base della localizzazione urbanistica e ambientale, del tipo e della dimensione dell’ impianto soggetto a verifica;

Le verifiche sono onerose e le spese sono a carico del datore di lavoro.

Verifiche periodiche e soggetti abilitati

Il datore di lavoro è tenuto a effettuare regolari manutenzioni degli impianti, nonché ad effettuare le verifiche periodiche, inviandone richiesta:

  • all’ASL o all’ARPA territorialmente competente oppure

• ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Le verifiche degli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche vanno effettuate

ogni 2 anni, per gli impianti installati in cantieri, in locali ad uso medico e in ambienti a maggior rischio in caso di incendio.

Si configurano locali ad uso medico anche i locali ad uso estetico nei quali si utilizzano parti applicate di apparecchi elettromedicali. Gli impianti elettrici in tali locali devono sottostare a specifiche norme CEI sia per l’esecuzione sia per l’esercizio. Per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio si devono intendere quei locali dove può essere difficile l’evacuazione per la presenza di un elevato numero di persone.

ogni 5 anni, per gli altri impianti

Le verifiche e le spese sono a carico del datore di lavoro.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

 Verifiche periodiche del datore di lavoro

Oltre alle verifiche periodiche esercitate dagli enti ed organismi di cui sopra, il datore di lavoro deve sottoporre gli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, periodicamente, a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le modalità ed i criteri per l’effettuazione di tali verifiche e controlli sono da definirsi con DM. L’esito dei controlli va verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sugli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base della normativa europea UNI CEI.
Le verifiche straordinarie sono, comunque, da effettuarsi nei seguenti casi:
• esito negativo della verifica periodica

  • modifica sostanziale dell’impianto
  • richiesta del datore di lavoro

Per richiedere un preventivo di verifica della messa a terra scarica il modulo.