INAIL, INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in considerazione delle temperature elevate di questo periodo estivo, sono recentemente intervenute, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, con iniziative a supporto dei lavoratori e delle imprese nella gestione del rischio stress termico e ondate di calore.

In particolare, se il termometro va su oltre i 35 gradi le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO. Una richiesta possibile persino con le temperature percepite. Lo comunica Inps nelle linee guida per prevenire le patologie da stress termico rivolte a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza.

L’Inail ha diramato una circolare riguardante la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. In particolare, viene richiamato l’obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori, possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni. Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l’attività lavorativa all’aperto, in particolare edilizia e agricoltura. In questi settori viene quindi raccomandato intensificare le attività di sensibilizzazione e verificare, nel corso dell’attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste per ridurre al minimo i rischi. L’INL ha intensificato i controlli sulle misure di prevenzione previste ed adottate per ridurre i rischi dell’esposizione al caldo soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio.

È possibile trovare le linee guida Inail sul sito istituzionale a questo link.

Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps in merito la causale ‘eventi meteo’ è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate elevate le temperature superiori ai 35 gradi centigradi. Tuttavia, specifica l’Istituto nazionale di previdenza, “anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto”.

Le norme riguardano i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvede inoltre autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

 

Anche la Regione Emilia-Romagna ha posto attenzione da lungo tempo alle problematiche correlate e alle modalità per mitigarne l’impatto, attenzione che ha portato alla predisposizione e approvazione nel dicembre scorso del documento “La prevenzione del rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro”.

 

Per assistenza nella valutazione dei rischi è possibile contattare ASQ: tel. 059 2551132 | info@asqcna.it