Con il Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 (pubblicato in G.U. lo scorso 24 settembre), è stata posticipata al 25 settembre 2023, l’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che operano su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (cosiddetto “decreto controlli”). Slitta di un anno, quindi, la scadenza, inizialmente fissata per il 26 settembre 2022, entro la quale, secondo quanto disposto dal DM 01/09/2021, doveva essere effettuata la qualificazione dei manutentori.

Ricordiamo che il citato DM 01/09/2021 introduce (art. 1) la figura del tecnico manutentore qualificato e stabilisce (art. 4) che gli interventi di manutenzione e i controlli periodici sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali (definiti nell’allegato II, in parte modificato e integrato dal nuovo DM 15/09/2022). Per l’ottenimento della qualifica il tecnico manutentore dovrà effettuare un percorso di formazione, e successivamente sottoporsi alla procedura di valutazione dei requisiti finalizzata al rilascio dell’attestazione di qualifica da parte delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. È  fatta salva la possibilità, per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, di essere esonerati dalla frequenza del corso e richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione dei requisiti, con rilascio dell’attestazione di tecnico manutentore qualificato da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Ciascun manutentore può qualificarsi per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio fra quelli indicati nella tabella seguente:

 

Elenco dei corsi di formazione teorico-pratica per il tecnico manutentore qualificato

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio Durata in ore della formazione
Teorica Pratica
Estintori d’incendio portatili e carrellati 8 4
Reti idranti antincendio 10 6
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco) 8 4
Sistemi automatici a sprinkler 24 8
Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) 16 8
Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC) 8 6
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso 24 16
Sistemi di evacuazione naturali di fumo e calore (SENFC) 16 8
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) 16 8
Sistemi a polvere 16 8
Sistemi a pressione differenziale 16 8
Sistemi a schiuma (*è propedeutico aver superato il corso ”sistemi sprinkler”) 16 8
Sistemi di estinzione ad aerosol condensato 16 8
Sistemi a riduzione di ossigeno 16 8
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) 16 8

 

CNA ha da subito contestato l’impostazione del “Decreto Controlli”, sottolineando che le imprese, attraverso la legge 46/90 prima e attualmente attraverso il DM 37/08, già da decenni rispettano precisi requisiti di legge per garantire l’efficienza e la funzionalità dei sistemi antincendio, con la nomina di un responsabile tecnico che si assume totalmente ogni responsabilità (penale e civile) della corretta esecuzione a regola d’arte del lavoro.

Ci troviamo di fronte all’ennesimo “percorso di qualificazione” che scavalca la norma di settore, il DM 37/08, con il rischio di generare confusione nei soggetti autorizzati ad operare su questa tipologia di impianti.

Non da ultimo, la fase transitoria di un anno, prevista dalla norma, non è stata sufficiente ad assicurare un’adeguata organizzazione dei corsi, difficilmente reperibili sul territorio anche a causa della frammentarietà in numerosi moduli formativi (come da tabella su esposta), e non ci risultano siano state effettuate, nella nostra provincia, sessioni d’esame da parte dell’ente preposto (Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

Tutte “criticità” nel passaggio al nuovo quadro normativo, riconosciute dallo stesso Ministero dell’Interno che, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha motivato la proroga di un anno.

Ricordiamo, inoltre, che il “decreto controlli” fa parte di una triade di decreti ministeriali che va a sostituire il DM 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) e modifica sostanzialmente il quadro normativo in materia di prevenzione incendi (per approfondimenti LINK).