In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute dalle imprese relativamente all’imminente avvio dell’obbligo di nomina del consulente ADR per i cosiddetti speditori, si riportano le ultime novità.

Come anticipato a suo tempo nella newsletter che illustrava le novità introdotte con l’ADR 2019, la figura dello speditore (cioè tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR) è stata aggiunta agli altri soggetti coinvolti in un obbligo di nomina ADR, ovvero coloro che ricoprono il ruolo di “Trasportatore”, “Imballatore”, “Caricatore”, “Riempitore” e “Scaricatore”. In particolare, per gli speditori erano stati previsti quattro anni di periodo transitorio e, pertanto, la nomina del consulente per le aziende che si configurano come speditori dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Con riferimento all’avvio di tale nuovo obbligo, il problema principale nasceva da una non chiara applicabilità, anche per gli speditori, delle esenzioni previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, applicabili in forza dell’articolo 11, comma 14 del D. Lgs.35/2010. Infatti, sia il D.Lgs. 40/2000 che il D.Lgs. 35/2010 non contemplano lo “speditore” semplicemente perché tali norme risalgono ad un periodo antecedente all’introduzione di tale figura nella disciplina ADR.

CNA ha quindi inviato una lettera unitaria, con le altre Confederazioni dell’artigianato, del commercio, della cooperazione, dell’agricoltura e della piccola industria, ai tre ministeri coinvolti, affinché venisse formalizzata la possibilità di esenzione anche per lo speditore di merci pericolose.

In risposta il MIT, con la recentissima circolare del 21/12/2022, ha chiarito che con riferimento al nuovo obbligo per gli speditori, sono “fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione”.

Al netto di tale importante chiarimento, che scongiura una applicazione estesa della norma (si pensi ai tanti piccoli produttori di rifiuti “debolmente” pericolosi), è comunque necessario verificare se si ricada o meno nell’obbligo di nomina del consulente ADR attraverso una analisi “caso per caso”. Per tale eventuale verifica, con specifico riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR che rappresentano una larga platea di soggetti potenzialmente interessati, ASQ rimane a disposizione delle imprese.

Per ulteriori informazioni è possibile far riferimento a Stefano Pini (spini@mo.cna.it).