È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24/05/2016, n. 120 il Decreto Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 recante “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che entrerà ufficialmente in vigore l’8 giugno 2016 che definisce i nuovi contenuti del Sistri.

Rispetto al precedente regolamento di istituzione del Sistri, il D.M. 52/2011 che viene abrogato dal presente D.M. 78/2016 in esame, riteniamo che i principali aspetti da evidenziare siano i seguenti:

  • I soggetti obbligati all’adesione al sistema sono invariati;
  • Viene prevista una riduzione dei contributi annuali per i soggetti che aderiscono volontariamente al sistema, mentre per i soggetti obbligati gli importi sono invariati. Inoltre il contributo è sempre riferito all’anno in corso ed è sempre dovuto in misura intera, anche se l’iscrizione avviene in corso d’anno;
  • Tutta la documentazione pubblicata sul portale www.sistri.it deve ottenere la preventiva approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente. Fino alla pubblicazione di un D.M., con cui saranno definite le procedure operative necessarie per l’accesso al Sistri, continuano ad applicarsi le istruzioni presenti nei manuali e nelle guide pubblicate sul portale Sistri;
  • La consegna dei dispositivi avviene sempre a carico delle CCIAA. Solo per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali la consegna continua ad avvenire da parte delle rispettive Sezioni Regionali / Provinciali dell’Albo;
  • Per quanto riguarda la compilazione della scheda di movimentazione, sostitutiva del formulario, per i trasportatori sono stati eliminati i tempi minimi di compilazione che dovevano rispettare in caso di rifiuti pericolosi (almeno un’ora per i primi 12 mesi di piena operatività del sistema e 2 ore successivamente);
  • Per le attività di micro raccolta e per i RAEE, con il suddetto D.M. dovranno essere definite specifiche procedure e tempistiche;
  • Con il D.M. dovranno essere inoltre definite le modalità di comunicazione della cessazione dell’attività, della cancellazione o chiusura di un’unità locale e di variazione delle informazioni fornite all’atto dell’iscrizione;
  • Sono previste disposizioni specifiche riguardante l’interoperabilità, per permettere l’utilizzo di sistemi informatici già utilizzati dalle imprese per la gestione dei registri di carico e scarico, dei formulari e per la redazione del MUD;
  • I produttori ed i trasportatori di propri rifiuti, indipendentemente dalle quantità prodotte e/o trasportate di rifiuti, possono utilizzare il sistema tramite le rispettive associazioni imprenditoriali. Il precedente D.M. 52/2011 prevedeva invece un limite, per i produttori, di 4 t/anno di rifiuti pericolosi e 20 t/anno di rifiuti non pericolosi;
  • Il futuro affidamento del sistema ad un nuovo soggetto dovrà prevedere:
    • L’abbandono dell’utilizzo dei dispositivi usb e delle black box installate sui veicoli;
    • La tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
    • L’interazione ed il coordinamento con le banche dati della pubblica amministrazione;
    • La garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese.

Sul sito Cna è riportata la posizione fortemente critica, della Associazione.

Si ricorda comunque che per il 2016 è stato confermato lo slittamento fino al 31/12/2016 dell’applicazione del “doppio regime” e delle sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del Sistri. Questo significa che fino a tale data rimarrà l’obbligo di utilizzare i formulari, il registro di carico e scarico dei rifiuti e di presentare il MUD e si applicheranno solo le sanzioni riguardanti la gestione non corretta di formulari, registri e MUD.

 

Per informazioni:

Flavio Balestri tel. 051/2133916