Con la definitiva approvazione del Decreto Mille Proroghe, viene prorogata la scadenza per la pratica di “prevenzione incendi” anche per le Aziende di Autoriparazione che ne hanno l’obbligo. Ricordiamo che l’obbligo decorre da quanto si ha una officina superiore ai 300 mq di superficie coperta.

PREVENZIONE INCENDI
Nella Legge di conversione del Milleproroghe, da poco approvata, è stata approvata una ulteriore proroga, al 7 ottobre 2016, della Pratica di Prevenzione Incendi, per tutte quelle aziende le cui attività sono state introdotte all’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Si ricorda che l’Allegato I contiene modifiche rispetto alle attività elencate nel precedente D.M. 16 febbraio 1982, introducendo nuove attività o variazioni alle attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi, quali:

  • •voce 53 officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq
  • voce 55 attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq
  • voce 76 autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.

La proroga del termine si applica a patto che le aziende provvedano alla presentazione del progetto per il parere di conformità antincendio, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, e quindi entro il 1° novembre 2015.

Le Aziende interessate a meglio conoscere la tematica o le modalità di presentazione della documentazione sono invitate a contattare ASQ, Società per la sicurezza e l’ambiente di CNA al numero di telefono 059 255.1132

Va da se che la presente comunicazione non vale per le Aziende che già hanno adeguato o stanno adeguando la pratica antincendio dell’officina in base alle nuove normative sopra riportate.