Con il D.Lgs. 116 del 2020 è diventata obbligatoria a partire dal 26 settembre 2020 l’etichettatura ambientale degli imballaggi. La normativa prevede che:

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire:

“i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

Gli imballaggi possono poi essere di diversi tipi. Esiste l’imballaggio primario (in generale, è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo), l’imballaggio secondario (generalmente definito con quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo) e l’imballaggio terziario (quello destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto).

In Italia, tutti gli imballaggi immessi al consumo sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura ambientale.

Al fine di una corretta indicazione dell’etichetta ambientale, è importante inoltre sapere che le informazioni da indicare si differenziano in base al destinatario finale dell’imballaggio, il quale può essere il consumatore finale (indicato con B2C, ovvero business to consumer) o un’azienda (indicato con B2B, ovvero business to business).
Con il Decreto Milleproroghe 2021, nel caso di imballaggi finalizzati al canale B2C, è stato posticipato al 31 dicembre 2021 l’obbligo di apporre in etichetta alcune informazioni.

L’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio ricade sui produttori. Tuttavia, spesso è l’utilizzatore del packaging che sceglie i contenuti dell’etichetta. Per questo motivo, i soggetti sanzionabili in caso di mancata etichettatura (con sanzioni che partono da 5.200 e possono arrivare fino a 40.000 euro), sono sia i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, sia i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. 

Per questo motivo, si consiglia ad ogni azienda, anche utilizzatrice di imballaggi che vengono immessi sul mercato, di concordare con il produttore degli stessi la definizione dell’etichetta e la sua stampa.

 

Le informazioni da apporre in etichetta e la data da cui entra in vigore l’obbligo sono riassunte in tabella sotto: 

INFORMAZIONE

OBBLIGO SE IMBALLO PER CONSUMATORE (B2C)

OBBLIGO SE IMBALLO PER USO INTERNO DI AZIENDE (B2B)

DATA ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO

TIPOLOGIA DI IMBALLO (es. scatola, bottiglia, busta)

NO

NO

CODIFICA DA DECISIONE 97/129/CE (es. PET1, PAP20)

SI

SI

26/09/2020

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA (es. raccolta carta, plastica, indifferenziato)

SI

NO

31/12/2021

SUGGERIMENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITA’ (es. svuota l’imballo, schiaccia l’imballo, ecc…)

NO

NO

 

 ASQ Modena, insieme a Lst Servizi srl, propone il servizio di consulenza per la definizione delle informazioni da apporre in etichetta ambientale per ogni caso specifico.

 

Per richiedere un preventivo o maggiori informazioni è sufficiente compilare questo format e restituircelo.

Per maggiori informazioni alleghiamo alcune slide sull’argomento (che si possono trovare cliccando qui), oppure di rivolgersi a Giulia Ielo (asq.giulia@mo.cna.it).